L’articolo 54bis del Decreto legislativo 165/2001, introdotto dalla Legge Anticorruzione 190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto Whistleblowing.
In particolare, il comma 5 del medesimo articolo dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il Whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
A seguito del Decreto Legislativo 24/2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, aMo ha aggiornato il Regolamento Whistleblowing.
Il ruolo di gestore delle segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Avv. Davide Bartoli.
Come fare una segnalazione
La segnalazione si può effettuare in forma scritta attraverso la piattaforma informatica Legality Whistleblowing fornita dalla società DigitalPA e accessibile al seguente link: https://amo.segnalazioni.net/.
Per l’utilizzo della modalità orale, il segnalante può contattare il gestore del canale al numero 059 9692008.
In questo secondo caso verrà redatto un apposito verbale.
Inoltre, il segnalante può chiedere un incontro diretto ai soggetti deputati alla gestione della segnalazione, che verrà svolto entro un termine ragionevole in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante.
Dell’incontro verrà stilato un verbale, che previa verifica del contenuto sarà sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.
La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente. In ogni caso, le segnalazioni anonime saranno registrate dal gestore del canale interno e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata, poiché laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele previste per il whistleblower.
A questo link è possibile consultare l’informativa privacy GDPR WB.